Sono molte le situazioni in cui una persona possa avere bisogno di essere accompagnata in modo protetto da e verso strutture sanitarie. Può altresì accadere che sia necessario essere accompagnati in un luogo lontano dal proprio domicilio anche per ragioni non sanitarie (es: periodo di vacanza, trasferimento in un altro domicilio, accompagno per impegni familiari, etc…). Nel caso in cui, per ragioni di salute, una persona non sia in grado di sostenere il viaggio in tutta sicurezza è necessario essere accompagnati con un mezzo adeguatamente attrezzato, assistito da personale qualificato.
L’attività di trasporto in ambulanza è normata:
– Dalla Legge Regionale Lazio 49 del 1989 (“Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private”)
– Dall’intesa Stato-Regioni sull’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”
– Dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio numero 8/2011 e s.m.i.
Tutte queste norme (e altre da esse recepite) definiscono la maggior parte delle caratteristiche del servizio di trasporto persone in ambulanza.